Decade l’affidamento dello scalo senese alla società canadese Sky Service Airlines
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) si è pronunciato sul ricorso in appello proposto da Delta Aerotaxi s.r.l. contro ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, nei confronti di Sky Service s.p.a contro la sentenza del Tar Toscana, concernente l’affidamento in concessione ventennale della gestione dell’aeroporto di Siena.
Risulta dagli atti che, con bando pubblicato il 9 gennaio 2015, l’ENAC aveva indetto una procedura selettiva per l’affidamento, in concessione ventennale, della gestione dell’aeroporto di Siena – Ampugnano, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La gara, cui partecipavano due sole ditte, Delta Aerotaxi s.r.l. e Sky Services s.p.a., veniva aggiudicata a quest’ultima con il punteggio complessivo di 93,8/100, contro i 79,65/100 punti della Delta Aerotaxi, seconda classificata.
Delta Aerotaxi ricorreva quindi al Tribunale amministrativo della Toscana, chiedendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione sulla base di quattro asseriti vizi di legittimità:
erronea ammissione alla gara di un’offerta depositata non in formato cartaceo bensì salvata su supporto informatico (nella specie un CD-rom), senza però l’apposizione di una firma digitale;
illogicità ed incongruenze nell’assegnazione dei punteggi all’offerta dell’impresa concorrente;
illegittimità del disciplinare di gara, che contraddirebbe al criterio prescelto dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella parte in cui, parametrando la complessiva attribuzione dei punteggi sulla sola qualità dell’offerta tecnica, finirebbe per svilire del tutto l’ulteriore criterio da prendersi comunque in considerazione, ossia quello del prezzo offerto;
violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 163 del 2006, per non aver l’amministrazione imposto dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell’art. 5 del regolamento ENAC, laddove la legge di gara si sarebbe invece limitata a prevedere, in modo generico, che i concorrenti svolgessero, quale oggetto principale della propria attività statutaria, attività di gestione, manutenzione ed uso di infrastrutture per l’esercizio dell’attività aeroportuale.
Il primo motivo di appello (offerta depositata non in modo cartaceo) viene respinto mentre viene accettato il secondo motivo e l’appello viene dunque accolto, conseguentemente annullando i provvedimenti originariamente impugnati. Ordina anche che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.